CICLISMO. 115^ MILANO-SANREMO ORDINANZA SOSPENSIONE CIRCOLAZIONE 16.03.2024

 

Riceviamo e pubblichiamo il provvedimento della Prefettura UTG di Savona di sospensione della gara ciclistica Milano-Sanremo di domani, sabato 16 marzo

VISTA l’istanza presentata dalla RCS Sport S.p.A. con sede a Milano, in data 9 febbraio 2024, facente parte integrante del presente provvedimento, con la quale è stata richiesta l’autorizzazione allo svolgimento del tratto agonistico della gara ciclistica denominata “115^ MILANO – SANREMO”,  in programma il giorno 16 marzo 2024, con partenza da Pavia, sulla SP 234, alle ore 10.15 ed arrivo a Sanremo (IM), via Roma, alle ore 17.10 circa, con passaggio nella provincia di Savona dalle ore 14.20 circa (Comune di Varazze) alle ore 15.54 circa (Comune di Andora), dandosi atto che, per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strade interessati dal percorso, si rende indispensabile anche l’adozione della relativa ordinanza da parte di questa Prefettura;

VISTO il programma della manifestazione nel quale è indicato, tra l’altro, che alla stessa parteciperanno 175 corridori ed il percorso di gara interessa tratti di strade ricadenti nel territorio della provincia di Savona e precisamente dei Comuni di Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona, Vado Ligure,  Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano, Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia e Andora;

PRESO ATTO che RCS Sport S.p.A. si impegna durante tutto il percorso ad assicurare il regolare svolgimento della competizione tramite gli addetti dell’organizzazione specificatamente individuati, nonché a garantire l’assistenza sanitaria di pronto soccorso con la presenza di due auto mediche e di cinque ambulanze con personale medico e paramedico attrezzate di apparecchiature per la rianimazione;

VISTA l’unita autorizzazione della Provincia di Pavia prot. n. 13549/2024 in data 13 marzo 2024, nella quale si prescrive, tra l’altro, che “alla luce delle forti precipitazioni dell’ultimo periodo, e in considerazione delle criticità evidenziate nei nulla osta allegati in relazione allo stato manutentivo delle strade, la Società organizzatrice dovrà eseguire immediatamente prima della gara un accurato sopralluogo sull’intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e aree coinvolte, nonché la presenza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti (buche, fessurazioni, presenza di pietrischetto sui cigli, deformazioni ed altro) e assumere i conseguenti provvedimenti”;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Questura di Savona con  nota n. 9823  del 4 marzo 2024;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 6160 del 12 marzo 2024 nel quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

VISTE le allegate note prot. n. 14918 in data 08 marzo 2024 della Polizia di Stato – Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia di Milano e prot. n. 6044  in data 11 marzo 2024 del Compartimento Polizia Stradale Liguria nelle quali vengono fornite le indicazioni operative per il servizio di scorta;

RICHIAMATE le note di Anas S.p.A., Struttura territoriale per la Liguria:

  • n. U.0193515 in data 7 marzo 2024, che si unisce al presente provvedimento, con la quale si comunica il nulla osta tecnico per i tratti di competenza delle strade statali n. 1 “Via Aurelia” e n. 456 “del Turchino”, interessate dalla gara ciclistica in parola, segnalando, al contempo, le criticità ivi indicate;
  • n. 218433.U del 14 marzo 2024, con la quale si ordina la chiusura al traffico per tutti gli utenti sulla Strada Statale n. 1 “Aurelia”, dal km 590+400 al km 592+800, fino alle ore 24:00 del 15 marzo 2024;

RICHIAMATO il nulla osta tecnico reso il 27 febbraio u.s. dalla Provincia di Savona ed i relativi allegati, compresi i nulla osta comunali, che si uniscono al presente atto;

DATO ATTO che il percorso della gara e le relative misure organizzative  sono state oggetto di esame in sede di Comitato operativo per la viabilità – COV di oggi 15 marzo p.v., con inizio alle ore 15,30, nel cui ambito il Comando Sezione della Polizia Stradale di Savona ha confermato il precitato parere già espresso il 12 marzo ed il rappresentante di Anas ha confermato la riapertura del tratto Strada Statale n. 1 “Aurelia”, dal km 590+400 al km 592+800, entro la serata odierna, nonché il parere favorevole della medesima Struttura Territoriale ANAS;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Codice della Strada, la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019, il “Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada”, approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 novembre 2002, n. 29 e successive modifiche;

RICHIAMATE, in particolare:

– la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/785/21/144FAG/4 del 28 gennaio 2021, che illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 178/2020 all’art. 9, comma 1, del Codice della Strada. La norma ora prevede l’attrazione delle competenze autorizzative in materia di gare ciclistiche in capo alla Regione del luogo di partenza, fermo restando il nulla osta da parte dell’ente proprietario della strada, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Codice della Strada;

– la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020, la quale precisa che il Prefetto ed il Sindaco devono emettere un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Codice della Strada;

RITENUTO, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO l’atto prefettizio prot. n. 466 in data 04/01/2024, con cui viene delegato il Viceprefetto Vicario nella sottoscrizione dei provvedimenti in materia di circolazione;

S I   D I S P O N E

 

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

S I   O R D I N A

 

la sospensione temporanea della circolazione, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice della Strada, di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, lungo le strade di competenza, nell’ambito del percorso compreso nella provincia di Savona della gara ciclistica agonistica denominata “115^ MILANO – SANREMO”, in programma il giorno 16 marzo 2024, con passaggio nella provincia di Savona dalle ore 14.20 circa (Comune di Varazze) alle ore 15.54 circa (Comune di Andora), come riprodotto nell’allegato programma costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il transito dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

Inoltre, la sospensione della circolazione o la limitazione della stessa non può comunque avere durata superiore a 45 minuti, prima del passaggio della corsa alla media più veloce, e ha durata fino al momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile indicante “fine gara ciclistica”.

In adesione al parere favorevole del Comando Sezione Polizia Stradale di Savona, l’Organizzazione deve:

  • provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui potere deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione;
  • predisporre un idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi;
  • prendere atto della presenza dei seguenti cantieri da presidiare: km 562+900, territorio del Comune di Varazze con cantiere regolato da impianto semaforico; km 610+300, territorio Borghetto Santo Spirito, con cantiere regolato da impianto semaforico;
  • prendere atto che lo svincolo autostradale di Spotorno è chiuso in ingresso per la direzione Ventimiglia fino al 22 marzo p.v.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione che deve interessare entrambi i sensi marcia, deve essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; deve essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto; deve essere vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.

Il Comando Sezione Polizia Stradale di Savona provvede, nel tratto di competenza, a fornire adeguata assistenza al servizio scorta che sarà effettuato da personale del Compartimento Polizia Stradale di Milano.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

 

S I   D I S P O N E

inoltre, che:

  • i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della carovana ciclistica nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  • gli Organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto di tutte le prescrizioni imposte. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;
  • la carovana ciclistica deve essere scortata dagli Organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature, gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, citato nelle premesse, e deve essere opportunamente segnalata a cura del personale dell’Organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento;
  • gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
  • l’Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di Polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione;
  • l’Organizzazione predispone un idoneo servizio di vigilanza sul tracciato di gara e adotta – di concerto con gli Organi di Polizia – le più idonee misure atte a garantire le maggiori condizioni di sicurezza, ivi compresa una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
  • per quanto attiene agli aspetti concernenti l’igiene e la salute pubblica, le competenti Autorità sanitarie locali adottano gli opportuni provvedimenti atti ad assicurare il rispetto dell’attuale quadro normativo;
  • la presente autorizzazione, che è valida per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblici o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.

In conformità all’autorizzazione citata nelle premesse, gli Organizzatori devono provvedere a segnalare l’effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all’inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento o con provvedimento del Sindaco.

Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Prefettura – U.T.G. di Savona.

 

Savona, data della firma digitale

 

Il VICEPREFETTO VICARIO

(Lazzari)