A Laigueglia provvedimenti a tutela del decoro e della sicurezza

Il sindaco Manfredi firma il provvedimento che fissa divieti a tutela di sicurezza e decoro urbano a Laigueglia per l’estate

Laigueglia. Evitare il disturbo della quiete pubblica e prevenire episodi di “malamovida”, quest’ultimi spesso associati ad un eccesso nel consumo di alcolici e superalcolici.
Il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi firma l’ordinanza articolata con diverse disposizioni che dovranno essere rispettate per tutta la stagione estiva. Dal 6 giugno al 30 settembre, dalle 21 alle 6 è vietato, in aree pubbliche o aperte al pubblico, consumare bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.);  dalle 21 alle 6 è vietata in aree pubbliche o aperte al pubblico la detenzione finalizzata al consumo sul posto di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.); dalle 21 alle 6 è vietata la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.).
Nell’ordinanza viene precisato che sono esclusi dal divieto il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale all’interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate ed attrezzate alla somministrazione anche temporanea o al consumo di alimenti e bevande; il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale all’interno degli esercizi di vicinato di prodotti di gastronomia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f-bis) della L. 248/2006. Nello stesso arco di tempo è stato anche disposto, in occasione e nell’ambito di pubbliche manifestazioni, «il divieto a chiunque di detenere contenitori di vetro o lattine all’interno di vie, piazze, giardini, aree pubbliche in genere».
Il divieto non si applica nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande avvengano all’interno dei locali e nelle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico o demaniale.
C.S.
Venerdì 6 giugno 2025 – Anno XIX