Carburanti, riforma attesa oggi in Cdm: da stretta autorizzazioni a bonus ‘colonnine’, le misure
- 23 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Dalla stretta sulle autorizzazioni alle verifiche antimafia fino ai ‘bonus’ per le colonnine green, la riforma del settore carburanti – confluita infine nel ddl concorrenza – è attesa sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi. Nelle scorse settimane, dopo la ‘strigliata’ dei benzinai che lamentavano tre anni di rinvii e minacciavano lo sciopero se il ministero delle Imprese e del Made in Italy non avesse tirato “fuori dai suoi cassetti” il testo, dal dicastero di via Veneto era trapelato che la riforma della rete era pronta, e che si ragionava sul veicolo più rapido per farla arrivare a Palazzo Chigi, trovato effettivamente nel disegno di legge sul mercato e la concorrenza che, come lo stesso ministro Adolfo Urso ha confermato ieri, “credo andrà nel prossimo Consiglio dei ministri”.
Le misure, così come delineate nell’ultima bozza passata al vaglio della Ragioneria, puntano ad una “una riforma organica” che renda la filiera più efficiente dato il “ruolo strategico” di un settore che vale 45 miliardi di euro all’anno di fatturato complessivo e ingloba circa 80 mila lavoratori fra titolari, collaboratori e dipendenti, occupati in oltre 22mila impianti nella rete ordinaria e circa 450 aree di servizio autostradali. Il riordino quindi, oltre che rafforzare la legalità, è necessaria per sopperire ad un divario dimensionale e di produttività della rete italiana rispetto agli Paesi europei: nel 2022 l’Italia contava 22.187 punti vendita, con un erogato medio di 1.370 metri cubi e 1.812 vetture per punto vendita, contro i 14.069 impianti in Germania dall’erogato medio 3.641 metri cubi e 3.764 vetture per punto vendita o i 10.609 in Francia con erogato medio 3.990 metri cubi e 3.509 vetture per punto vendita. In questo quadro, emerge una quota rilevante di impianti a bassissimo erogato: circa il 20% dei punti vendita distribuisce meno di 400.000 litri annui, mentre solo il 5% supera 3,5 milioni di litri, valore in linea con le medie dei Paesi europei con una rete meno numerosa. Per questo, viene spiegato, la ristrutturazione della rete “è orientata anche alla progressiva chiusura e riconversione degli impianti obsolet” per “ridurre le inefficienze strutturali, migliorare la concorrenza tra operatori e, a beneficio dei consumatori, favorire condizioni più competitive nella formazione dei prezzi alla pompa”.
Tra i provvedimenti principali, il giro di vite alle autorizzazioni nella distribuzione dei carburanti: per rafforzare il contrasto ai comportamenti illegali e garantire l’affidabilità dei soggetti che operano nel settore della distribuzione il titolo infatti viene rilasciato “dall’Ente territorialmente competente ai soggetti che dimostrano di essere in possesso” di specifici requisiti tra cui la “capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell’espletamento del servizio pubblico essenziale di distribuzione di prodotti energetici e servizi destinati all’autotrazione” e il “rispetto della legislazione in materia contributiva, nonché applicazione dei contratti dei lavoratori dipendenti e del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) di settore, previa esibizione del documento unico di regolarità contributiva (Durc)”. Così come il rilascio dell’autorizzazione “è subordinato alle verifiche in materia di documentazione antimafia”, si legge nella bozza. Inoltre, dal 1 gennaio 2028, gli impianti, per ottenere l’autorizzazione, dovranno prevedere la distribuzione di almeno un carburante non fossile.
Arrivano anche i cosiddetti ‘bonus colonnine’ per “accelerare la transizione dei trasporti stradali verso la decarbonizzazione”. Ai titolari di impianti stradali di distribuzione carburanti di benzina e gasolio, e di gpl e metano che convertono i propri impianti, entro il 31 dicembre 2028, in stazioni dedicate alla ricarica di veicoli elettrici con potenza pari o superiore a 90 kilowatt per singola infrastruttura, o alla distribuzione di biocarburanti, liquidi o gassosi, viene riconosciuto un incentivo per gli anni 2028, 2029 e 2030, come contributo finalizzato alla dismissione dell’impianto e alla relativa apertura della stazione di ricarica: nel limite di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di 38 milioni di euro per l’anno 2030. Il bonus è riconosciuto nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute, fino a un importo massimo di 60.000 euro. Le risorse per il bonus alla riconversione delle stazioni verranno dal ‘Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità green’, con una dotazione pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030. La gestione delle risorse è affidata ad Acquirente Unico e agli oneri si provvede con l’utilizzo di quota parte dei proventi delle quote di emissione di Co2.
Viene poi introdotta una tipizzazione dell’affidamento di servizi e un set di garanzie minime, con l’obiettivo di “mettere a disposizione degli operatori una cornice contrattuale chiara e adeguata, riducendo aree di incertezza e favorendo assetti organizzativi più efficienti e sostenibili”, si spiega nella relazione. In quest’ottica, quindi, viene regolamentata la procedura relativa ai contratti tendenzialmente individuali per l’affidamento di specifici servizi da parte del titolare dell’autorizzazione o del soggetto cui l’impianto è dato in comodato, esplicitandone requisiti essenziali e condizioni minime inderogabili. La disposizione individua, inoltre, clausole generali da definire in sede negoziale, da applicare poi ai singoli contratti, rafforzando la certezza dei rapporti e l’equilibrio tra le parti e contribuendo alla stabilità del comparto. In particolare, si prevede che i contratti di affidamento di una parte o del complesso dei servizi di rifornimento abbiano “una durata minima non inferiore a quattro anni”, un “congruo termine di preavviso e una penale in caso di recesso unilaterale dell’affidante”, che l’affidatario si limiti “a gestire i servizi affidati” senza acquisire la proprietà del prodotto né che abbia però “l’obbligo di munirsi della licenza fiscale, che resta in capo al titolare o al comodatario dell’impianto”. (di Martina Regis)
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